OCCHIO AI MEDIA

Porta clandestinamente la figlia in Italia La Cassazione: "Non è reato, assolto"

30 Novembre 2008

Quotidiano.net
29 novembre 2008
http://quotidianonet.ilsole24ore.com/2008/11/29/135999-porta_clandestinamente_figlia_italia.shtml

L'imputato aveva ottenuto il ricongiungimento solo per la moglie ed uno dei figli, ma non per la bambina, alla quale aveva quindi fatto eludere i controlli alla frontiera
Roma, 29 novembre 2008 - Non va condannato il papà extracomunitario che fa entrare la figlia minorenne illegalmente in Italia, costretto dalla necessità di non abbandonarla nel paese d'origine. Lo si evince da una sentenza con cui la Cassazione ha confermato l'assoluzione di un 38enne macedone accusato di favoreggiamento, pronunciata dal tribunale di Trieste "perchè il fatto non costituisce reato".


L'imputato aveva ottenuto il ricongiungimento solo per la moglie ed uno dei figli, ma non per la bambina, alla quale aveva quindi fatto eludere i controlli alla frontiera. Contro il verdetto dei giudici del merito, aveva proposto ricorso il procuratore della Repubblica di Trieste, ma la Suprema Corte (prima sezione penale, sentenza n. 44048) ha lo rigettato.
"Il tribunale - scrivono gli ermellini - ha fatto corretta applicazione, in base a valutazioni sostenute da logica e completa motivazione, della causa di giustificazione di cui all'articolo 54 c.p.". La tesi del ricorrente, "che postula l'esistenza di alternative comportamentali all'indebita decisione" dell'imputato "di recare seco la figlia minorenne in Italia in evidente violazione delle norme sulla procedura di ricongiungimento ed afferma che il grave danno psichico alla minore (che il ricorrente non contesta essere l'effetto di una traumatica separazione dai genitori) sarebbe stato evitabile con la decisione di rimanere in Macedonia ovvero di lasciare temporaneamente moglie e figlia ivi in attesa del reperimento dell'alloggio adeguato (e quindi del presupposto per l'esito positivo di nuova domanda di ricongiungimento)" è fondata, rilevano i giudici di ‘Palazzaccio', su "considerazioni meramente congetturali afferenti improbabili o evanescenti scelte alternative" dell'imputato, come "abbandonare il lavoro in Italia e cogliere le opportunità dell'espansione dell'economia macedone o attivarsi per reperire un nuovo idoneo alloggio in Italia".
La valutazione di tale censura, dunque, conclude la Cassazione, "a fronte dell'argomentazione dell'impugnata sentenza, non può avere ingresso in questa sede".

 

 

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